Misure contro molestie e violenze alle donne
Disegno di legge
- Numero 451
S. 451
Sen. Silvia Della Monica (PD) e altri
Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all´orientamento sessuale
8 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
Atto Senato n. 451
XVI Legislatura
- Dati generali
- Testi ed emendamenti
Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all´orientamento sessuale
Testi disponibili
1. Testo DDL 451 ( PDF)
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 451
Versione per la stampa
Mostra rif. normativi
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA
N. 451
DISEGNO DI LEGGEd´iniziativa dei senatori DELLA MONICA, CECCANTI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, Vittoria FRANCO, ADAMO, AMATI, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHITI, D´AMBROSIO, DE LUCA, DE SENA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, Marco FILIPPI, FIORONI, Mariapia GARAVAGLIA,GIARETTA, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LEGNINI, LIVI BACCI, LUMIA, MAGISTRELLI, MARCENARO, MARCUCCI, MARINARO, Ignazio Roberto MARINO, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, NEGRI, NEROZZI, PARDI, PASSONI, PERDUCA, PINOTTI, PORETTI, SANGALLI, SCANU, Anna Maria SERAFINI, SERRA, SOLIANI, VERONESI, VITA e VITALICOMUNICATO ALLA PRESIDENZA L´8 MAGGIO 2008Misure contro molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all´orientamento sessuale
Onorevoli Senatori. - La violenza e le molestie contro le donne, le persone diversamente abili e per motivi connessi all´orientamento sessuale sono da tempo, anche nel nostro Paese, una vera e propria emergenza.
Parliamo in primo luogo di un´emergenza sociale, testimoniata dal numero crescente di episodi di violenza registrati dalla cronaca e che spesso si consumano nel silenzio e nella segretezza dei nuclei familiari.
Ma parliamo anche di un´emergenza culturale che si riflette nella diffusione allarmante di molestie e violenze nei confronti delle donne e di quanti in ragione di una condizione di disabilità o per il proprio orientamento sessuale diventano bersaglio di odiosi pregiudizi e discriminazioni.
Tutto ciò in un contesto segnato purtroppo da antichi e nuovi fondamentalismi che sempre più spesso individuano nella libertà femminile il terreno da presidiare e conquistare, anche conculcando i diritti più elementari e sino a forme di vero e proprio schiavismo delle donne e delle bambine.
Non siamo dunque alle prese solo e principalmente con un problema di repressione o di ordine pubblico. Ma con un´emergenza globale e, per quanto riguarda l´Italia, con un´eredità sociale e culturale che, dietro le statistiche, rivela un ritardo grave della coscienza civile del Paese nel campo delle libertà individuali, della inviolabilità e della dignità del corpo femminile, della prevenzione dei reati sessuali e dell´assistenza delle vittime, del rispetto dell´orientamento sessuale e dell´identità di genere.
Anche per questo le più recenti risoluzioni dell´Onu, alle quali l´Italia ha attivamente contribuito, indicano il contrasto a molestie e violenze alle donne come priorità di un programma per l´affermazione dei diritti umani nel mondo.
In anni recenti, la maggior parte dei Paesi dell´Unione Europea ha affrontato il complesso di tali questioni con legislazioni contrassegnate, in misura diversa e nel rispetto delle singole specificità, da un inasprimento delle pene, un intervento più efficace sul terreno della prevenzione e dell´educazione al rispetto della persona e un´azione di contrasto dell´omofobia e delle violenze per motivi indotti dall´orientamento sessuale.
Onorevoli colleghe e colleghi, in Italia una donna su due è vittima di una o più molestie a sfondo sessuale nell´arco della vita; un omicidio su quattro avviene tra le mura domestiche; il settanta per cento delle vittime è donna; ogni tre morti violente una riguarda donne uccise da un marito, convivente o fidanzato; oltre il novanta per cento delle vittime di violenza o di molestie non denuncia il fatto.
La maggiore consapevolezza della gravità di tali fenomeni e della necessità di affrontarli in tutti i loro aspetti è anche il frutto dell´azione di centri, «case delle donne» e associazioni femminili che da molti anni sono impegnate contro ogni forma di violenza di genere e che suggeriscono un approccio multidimensionale non limitato alla repressione del reato, ma tale da affrontare in modo integrato i diversi aspetti sociali, relazionali e soggettivi del problema.
Il disegno di legge si propone di dare una risposta concreta a tale impegno, di compiere un passo avanti ulteriore nell´attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, di rispondere alle molteplici sollecitazioni internazionali elaborate nel corso degli ultimi anni e decenni.
In particolare riteniamo essenziale citare:
- la Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea;
- la Convenzione sull´eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro la donna del 1979;
- la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull´eliminazione della violenza contro la donna del 1993;
- le Risoluzioni della IV Conferenza mondiale sulla Donna di Pechino (1995);
- il Rapporto del Parlamento europeo del luglio 1997;
- la Risoluzione della Commissione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite del 1997;
- la Dichiarazione del 1999, Anno Europeo della Lotta Contro la Violenza di Genere.
E ancora, più recentemente:
- la Raccomandazione del Consiglio d´Europa del 2002 n. 5;
- la Risoluzione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo, con la quale è stato approvato un programma d´azione comunitario (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza esercitata contro l´infanzia, i giovani e le donne e proteggere le vittime e i gruppi a rischio.
Da ultimo, in ordine di tempo:
- il Piano 2006 del Consiglio d´Europa contro la violenza alle donne, con particolare riferimento alla violenza domestica.
La proposta qui illustrata riprende in parte il disegno di legge, Atto Camera n. 2169, presentato dal Governo nella scorsa legislatura e si propone di adeguare la legge 15 febbraio 1996, n. 66, e la legge 4 aprile 2001, n. 154, alle novità intervenute nella dimensione e qualità del fenomeno. E tiene altresì conto del confronto maturato, sempre nella precedente legislatura, nella Commissione Giustizia della Camera e che si è tradotto nella deliberazione positiva di un testo unificato sulle materie degli atti persecutori (il cosiddetto «stalking»), della misura cautelare sul divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e dei reati motivati dall´orientamento sessuale della vittima.
Risulta del tutto evidente che, in apertura della nuova legislatura, permane e per taluni versi si presenta aggravata l´urgenza di intervenire, mantenendo un approccio che contempli insieme misure di prevenzione e sensibilizzazione assieme alle necessarie modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e del codice civile.
Tutto ciò in coerenza con la finalità di un «piano nazionale integrato» costituito da azioni di prevenzione, tutela delle vittime e repressione. Piano costruito con i ministeri competenti, le Regioni e le autonomie locali, la Magistratura e le forze dell´ordine, i medici e i servizi sociali, la scuola e le altre agenzie formative, i mezzi d´informazione. Tra le finalità vi è uno stretto coordinamento delle strategie dei diversi livelli istituzionali con il più vasto tessuto aggregativo e associativo presente sui territori («case delle donne», centri antiviolenza, associazioni femminili e maschili, etc.).
A tale fine le ultime due leggi finanziarie avevano previsto stanziamenti che hanno consentito presso il dipartimento dei Diritti e delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l´istituzione del primo Osservatorio pubblico nazionale sulle materie in oggetto.
L´intento è assicurare pieno riconoscimento e tutela, sostanziale e processuale, alle vittime dei delitti caratterizzati dallo squilibrio di forza tra l´aggressore e la parte offesa.
In questo quadro si iscrivono anche le disposizioni relative alla violenza c.d. di genere, dovendosi con tale espressione intendere tutte le forme di coartazione della libertà, di sopraffazione e di dominio sulla vita e sul corpo femminile, di sopruso o riduzione dell´autonomia e libertà personali, anche in relazione all´orientamento sessuale, in contesti che sottendono modelli culturali, espliciti o impliciti, portatori di rapporti asimmetrici tra i generi e le generazioni.
In quanto mette in discussione il principio di uguaglianza e l´universalità dei diritti umani, la violenza di genere non riguarda una categoria di cittadini o la sola sfera privata, ma investe la società nella sua interezza. Una normativa che la contrasti e la reprima rientra pertanto a pieno titolo tra gli obiettivi prioritari di un sistema democratico.
Per le stesse motivazioni si propone un ampliamento dell´ambito di applicazione delle aggravanti previste allorquando i reati siano commessi in danno di persone diversamente abili, estendendole anche ai reati contro la famiglia (si pensi ai casi particolarmente odiosi in cui i maltrattamenti o gli abusi di correzione vengono perpetrati nei confronti di tali persone).
Lo schema ripropone tre livelli integrati di intervento: misure di informazione, sensibilizzazione e prevenzione della violenza alle donne, misure di contrasto con un rafforzamento della tutela penale e misure di migliore tutela delle vittime in ambito processuale.
In relazione alla prima tipologia si prevede: l´obbligo, per le pubbliche autorità, di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione; il coordinamento tra i servizi sociali e le forze dell´ordine e la magistratura; la formazione specifica in ambito scolastico e sanitario; il divieto dei messaggi pubblicitari offensivi e discriminatori in relazione al genere; il monitoraggio statistico costante del fenomeno della violenza in famiglia e di genere, funzionale alla progettazione di nuove politiche di contrasto.
L´intervento nella materia penale opera a vari livelli. Viene modificato l´articolo 572 del codice penale in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi, aggravando le pene in esso previste sia per la fattispecie base, sia per la prima delle ipotesi aggravate. Inoltre, la commissione del reato ai danni di persona minore degli anni quattordici, legato all´autore del reato dalle relazioni elencate nel primo comma della norma, viene a costituire ipotesi aggravata del reato medesimo.
Per quanto concerne gli interventi in tema di violenza sessuale, il disegno di legge opera sulla descrizione delle aggravanti previste dall´articolo 609-ter, sottolineando la gravità del fatto commesso da chi abbia con la vittima un rapporto privilegiato anche e soprattutto di tipo familiare, perché tale condizione normalmente crea un affidamento e un conseguente abbassamento del livello di guardia nella vittima, e individuando situazioni di particolare e deprecabile prevaricazione sulla parte offesa.
Il disegno di legge incide anche sui meccanismi di computo della pena relativa ai reati di violenza sessuale, escludendo il bilanciamento tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti, con l´effetto di comportare un inasprimento delle sanzioni applicabili. Peraltro, considerando che l´attuale assetto normativo prevede già ora pene consistenti, non si è ritenuto di prevedere ulteriori specifici aggravamenti.
Di particolare interesse è la nuova fattispecie delittuosa degli atti persecutori, finalizzata ad assicurare un più efficace intervento repressivo rispetto a comportamenti vessatori, perduranti nel tempo e spesso precursori di più afferrate aggressioni. Per tale delitto, tra l´altro, è proposto un regime sanzionatorio che consente l´applicazione di misure cautelari, ciò che potrà in molti casi contribuire a evitare che si giunga ai drammatici epiloghi di cui ormai troppo spesso narra la cronaca.
Il disegno di legge, inoltre, apporta alcune integrazioni alle norme che reprimono le forme di discriminazione razziale, etnica e religiosa: viene introdotto anche il riferimento alle forme di discriminazione fondate sull´orientamento sessuale e sull´identità di genere; ciò consente, tra l´altro, di rendere operante in generale, ma più specificamente nella materia dei reati di violenza sessuale, l´aggravante prevista dall´articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 205, cosiddetta «legge Mancino».
Nella materia processuale, le innovazioni elaborate mirano a rendere più veloce e più efficace il processo e ad assicurare alla vittima, con particolare riferimento ai delitti di violenza sessuale, protezione e sostegno più intensi, congrui alla gravità dell´offesa subita e alle sue conseguenze traumatiche.
Di particolare rilievo l´introduzione di una nuova speciale misura coercitiva, che completa quella di cui all´articolo 282-bis del codice di procedura penale, consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ovvero dai suoi prossimi congiunti o conviventi. Si tratta di una misura particolarmente significativa e opportuna, anche in relazione al reato - di nuova introduzione - di atti persecutori. Con tale previsione sarà infatti possibile impedire che l´aggressore prosegua nell´opera di molestia o minaccia della vittima e dei suoi familiari, con effetto preventivo di sicura efficacia.
L´intervento si completa con la previsione di un provvedimento provvisorio di allontanamento, adottabile per ragioni d´urgenza direttamente dal pubblico ministero, con le forme e le garanzie giurisdizionali previste in caso di arresto.
Si incide, poi, sulle norme relative all´utilizzo dell´incidente probatorio per l´assunzione della testimonianza della persona offesa nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti, violenza e abuso sessuale, prostituzione e pornografia minorile, tratta degli esseri umani ed atti persecutori, estendendone la possibilità anche qualora si tratti di persona minore ultrasedicenne ovvero maggiorenne, trattandosi di delitti portatori di conseguenze psicologicamente distruttive anche nei confronti dei soggetti adulti o quasi adulti. Si giustifica pertanto anche nei loro confronti l´esigenza di limitare quanto possibile la reiterazione del confronto in sede giudiziaria con la ricostruzione di esperienze drammatiche e dolorosamente umilianti.
Ancora, si prevede la possibilità per i soggetti istituzionalmente preposti all´assistenza alle vittime, sia nel caso di violenza sessuale o commessi nell´ambito familiare che in quello di tratta degli esseri umani, di intervenire nel processo, offrendo così alla vittima un significativo, solidale affiancamento nel corso del processo.
Nell´ambito dei delitti commessi in danno di persone diversamente abili si estende la possibilità della costituzione in giudizio anche alle associazioni legittimate ad agire nei giudizi civili nei casi di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.
Si prevedono misure finalizzate a conferire maggiore efficacia agli ordini di protezione in materia civile.
Si delega, poi, il governo ad adottare, con decreto legislativo, le modifiche normative atte a garantire, alle persone vittime di maltrattamenti, violenza ed atti persecutori, il diritto alla riduzione e alla riorganizzazione dell´orario di lavoro, alla mobilità geografica e alla sospensione dell´attività lavorativa con conservazione del posto di lavoro.
Viene integrato l´articolo 18 del testo unico sull´immigrazione con la previsione della possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari a tutte le donne extracomunitarie vittime di maltrattamenti (violenze o sfruttamento) in famiglia o violenze sessuali in ambito domestico, allorquando ricorra un pericolo di vita per se o per i propri familiari, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento. Il permesso, se la vittima lo richiede e sussistono comprovate esigenze, può essere rilasciato anche ai figli minori; le vigenti norme sull´immigrazione, infatti, non offrono adeguate tutele alle centinaia di donne e ragazze di seconda generazione che trovino la forza di denunciare un parente violento. La donna titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari rischia di scivolare nell´irregolarità e di incorrere nell´espulsione se denuncia un familiare violento e se ne separa, perché facilmente non sarà in possesso di alcuni requisiti (alloggio e lavoro documentabili) richiesti per un titolo autonomo di soggiorno.
Onorevoli colleghe e colleghi, quello del contrasto a forme di violenza e per il rispetto dei diritti umani è tema di enorme rilevanza che va seguito e monitorato costantemente nei caratteri e nelle eventuali modifiche del suo manifestarsi.
A tal fine, e in comune con altre leggi rivolte a regolare complessi fenomeni sociali e con implicazioni sulla sfera della libertà e dignità personali, si dà mandato al Ministro per i diritti e le pari opportunità, sentiti i ministeri competenti e l´Osservatorio nazionale contro la violenza, di predisporre una relazione annuale da sottoporre al Parlamento, finalizzata a offrire dati, esiti delle azioni adottate, e a aggiornare le linee guida della presente legge.
Tutte noi e tutti noi siamo dunque davanti a quella che abbiamo definito, in apertura di questa relazione, una grave emergenza sociale, culturale e giudiziaria.
La repressione della violenza contro le donne, i cittadini disabili e per l´orientamento sessuale non è quindi - e non dovrebbe essere - argomento di divisione tra gli schieramenti. Né fuori né all´interno delle Aule parlamentari. Ma dovrebbe rappresentare una comune battaglia di civiltà.
Questo è lo spirito del presente disegno di legge. Fare in modo che la XVI legislatura possa avviarsi con un atto condiviso su questa emergenza darebbe prova non solo di quella giusta sensibilità che le istituzioni debbono sempre dimostrare nei confronti dei cittadini e dei loro problemi, ma offrirebbe una testimonianza elevata di impegno e responsabilità condivisa della politica al di là delle legittime convinzioni di ciascuno e dalle singole appartenenze.
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
MISURE DI INFORMAZIONE,
SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA
Art. 1.
(Piani di informazione e di sensibilizzazione)
1. Le autorità pubbliche, ciascuna nell´ambito delle proprie competenze, promuovono:
a) campagne d´informazione e sensibilizzazione volte alla prevenzione dei maltrattamenti, delle violenze e degli atti persecutori;
b) l´informazione sulle misure previste a favore delle vittime dalla legislazione vigente;
c) l´informazione sui servizi e sui centri antiviolenza cui siano attribuite competenze e funzioni socio-assistenziali, facilmente individuabili e raggiungibili dalle vittime dei maltrattamenti, delle violenze e degli atti persecutori.
Art. 2.
(Diritto all´assistenza sociale integrale)
1. I servizi sociali devono garantire alle persone vittime di maltrattamenti, violenze ed atti persecutori le cure, le soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un totale recupero.
2. L´attività dei servizi sociali di cui al comma 1 è coordinata con quella delle Forze di polizia e dei magistrati competenti ad emanare provvedimenti d´urgenza.
Art. 3.
(Princìpi e strumenti nel sistema
dell´istruzione e formazione)
1. Il sistema dell´istruzione e formazione della Repubblica comprende tra le sue finalità la valorizzazione dell´uguaglianza e della pari dignità sociale di ogni persona di fronte alla legge, senza discriminazioni fondate sulla razza, etnia, nazionalità, religione, condizioni personali ed opinioni, età, sesso o orientamento sessuale e si impegna per la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di tali valori.
2. Al comma 2 dell´articolo 284 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in fine, sono inserite le parole: «, nonché, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, alle iniziative sul rispetto del principio di uguaglianza tra i sessi costituzionalmente garantito nonché della dignità della donna.».
Art. 4.
(Princìpi e strumenti nel sistema sanitario)
1. Al comma 2 dell´articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in fine, sono inserite le parole: «senza alcuna distinzione di razza, nazionalità, religione, età, sesso o orientamento sessuale».
2. La rubrica del titolo II del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna è sostituita dalla seguente: «Contrasto alla violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione».
3. Nel libro II, al titolo II del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l´articolo 24 è inserito il seguente:
«Art. 24-bis. - (Sistema sanitario). - 1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d´intesa con i Ministri per le pari opportunità, dell´istruzione, università e ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l´integrazione dei programmi di studi dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, l´intervento ed il sostegno alle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali».
Art. 5.
(Sistema comunicativo
e pubblicità discriminatoria)
1. Nel libro II, al titolo II del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l´articolo 24-bis, è aggiunto il seguente:
«Art. 24-ter. - (Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria). - 1. I mezzi di comunicazione promuovono la protezione e la tutela dell´uguaglianza tra uomini e donne ed evitano ogni discriminazione tra loro.
2. È vietato utilizzare in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari l´immagine della donna.
3. Il Ministro per le pari opportunità, anche su denuncia del pubblico, di associazioni ed organizzazioni, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali possono chiedere all´Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall´articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che siano inibiti gli atti di pubblicità in contrasto con il divieto di cui al comma 2, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
4. Per l´esercizio delle funzioni dell´Autorità garante della concorrenza e del mercato nell´ambito della tutela dalla pubblicità discriminatoria e per le relative sanzioni si applica, in quanto compatibile, l´articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».
Art. 6.
(Statistiche sulla violenza)
1. Nel libro II, al titolo II del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l´articolo 24-ter è aggiunto il seguente:
«Art. 24-quater. - (Statistiche sulla violenza). - 1. Ai fini della progettazione e realizzazione di politiche di contrasto alla violenza in famiglia e contro le donne e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l´ISTAT, nell´ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulla violenza e maltrattamenti che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale».
Capo II
MISURE DI CONTRASTO
ALLA VIOLENZA
Art. 7.
(Maltrattamenti contro familiari
e conviventi)
1. L´articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell´articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l´esercizio di una professione o di un´arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni».
Art. 8.
(Modifiche alle norme sui delitti
contro la personalità individuale
e la libertà personale)
1. Dopo l´articolo 604 del codice penale è aggiunto il seguente:
«604-bis. - (Ignoranza dell´età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l´ignoranza dell´età della persona».
2. L´articolo 609-bis, terzo comma, del codice penale è sostituito dal seguente:
«Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell´attenuante il giudice valuta, oltre all´intensità del dolo ed alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima».
3. All´articolo 609-ter, primo comma, numero 2), del codice penale dopo le parole: «stupefacenti o» sono inserite le seguenti: «comunque idonee a ridurne la capacità di determinarsi, o».
4. All´articolo 609-ter, primo comma, del codice penale il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l´ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;».
5. All´articolo 609-ter, primo comma, del codice penale dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;
5-ter) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest´ultimo, una relazione di convivenza;
5-quater) nei confronti di donna in stato di gravidanza.».
6. L´articolo 609-quater, quarto comma, del codice penale è sostituito dal seguente:
«Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell´attenuante il giudice valuta, oltre all´intensità del dolo ed alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima».
7. All´articolo 609-septies, comma 2, dopo le parole: «è di sei mesi» è aggiunto il seguente periodo: «, se il reato è commesso in danno di minore, l´offeso può proporre querela fino a sei mesi dopo il compimento della maggiore età».
8. Nel libro II, al titolo XII, capo III, sezione II, dopo l´articolo 609-decies del codice penale è aggiunto il seguente:
«609-undecies. - (Computo delle circostanze). - Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 609-ter, 609-quater, comma 5 e 609-octies, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, n. 6, 98 e 114 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall´aumento conseguente alle predette aggravanti.
Art. 9.
(Atti persecutori)
1. Dopo l´articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:
«612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ripetutamente minaccia o molesta taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile relazione affettiva, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.
La pena è aumentata fino alla metà e si procede d´ufficio se il fatto è commesso in danno di persona minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall´articolo 339.
Si procede altresì d´ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d´ufficio».
Art. 10
(Altre modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all´articolo 157, al sesto comma, dopo le parole «e 589, secondo e terzo comma,» sono aggiunte le parole: «572, 600-bis, 600-ter, 609-bis aggravato dalle circostanze di cui all´articolo 609-ter, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-octies e 609-undecies»;
b) all´articolo 384, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto, ovvero persona con cui, pur non essendo coniuge, come tale conviva, da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell´onore.»;
c) al primo comma dell´articolo 576, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis;»;
d) negli articoli 604, 609-sexies, 609-septies, primo comma, 609-nonies, primo comma e secondo comma, 609-decies, primo comma, 734-bis, le parole «609 ter,» sono soppresse.
Art. 11.
(Delitti motivati da odio o discriminazione)
1. All´articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
«a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull´odio razziale o etnico;
a-bis) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati su opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali, sulla diversa abilità ovvero sull´orientamento sessuale o sull´identità di genere;»;
2) alla lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali, sulla diversa abilità ovvero sull´orientamento sessuale o sull´identità di genere»;
b) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali, sulla diversa abilità ovvero sull´orientamento sessuale o sull´identità di genere».
2. La rubrica dell´articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali, sulla diversa abilità ovvero sull´orientamento sessuale o sull´identità di genere».
3. All´articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dalle opinioni politiche, dalle condizioni personali o sociali, sulla diversa abilità ovvero dall´orientamento sessuale o dall´identità di genere».
4. All´articolo 6, comma 1, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: « ad eccezione di quelli previsti dall´articolo 609-bis del codice penale,».
Art. 12.
(Delitti nei confronti di persone
diversamente abili)
1. All´articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al titolo XII» sono sostituite dalle seguenti: «ai titoli XI e XII»;
b) al comma 2, dopo la parola: «familiare» è aggiunto il seguente periodo: «e delle associazioni di cui all´articolo 4 della legge 1º marzo 2006, n. 67, che hanno prestato assistenza alla vittima».
Capo III
MISURE DI TUTELA DELLE VITTIME
DI VIOLENZA
Art. 13.
(Diritti lavorativi)
1. Le persone vittime di maltrattamenti, violenza ed atti persecutori hanno diritto alla riduzione e alla riorganizzazione dell´orario di lavoro, alla mobilità geografica, alla sospensione dell´attività lavorativa con conservazione del posto di lavoro.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela dei diritti lavorativi delle persone vittime dei reati di cui alla presente legge sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adottare misure di tutela finalizzate a consentire al lavoratore vittima dei reati di cui alla presente legge, il proseguimento dell´attività lavorativa, nel rispetto della libertà e della dignità professionali prevedendo a tal fine:
1) la possibilità per il lavoratore di richiedere al datore di lavoro la riduzione dell´orario o la sospensione dall´attività lavorativa, mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
2) la riorganizzazione, ove si renda necessario, dell´attività lavorativa in modo che il lavoratore mantenga la qualifica, la mansione o l´incarico già ricoperti;
3) la possibilità per il lavoratore di richiedere al datore di lavoro il trasferimento in altre sedi garantendo allo stesso la conservazione della qualifica, della mansione o dell´incarico già ricoperti;
b) prevedere la possibilità di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro e delle progressioni in carriera, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettanti al verificarsi delle ipotesi di cui alla lettera a), numeri 1), 2) e 3).
Art. 14.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all´articolo 90, comma 3, dopo le parole: «sono esercitati dai prossimi congiunti di essa» sono inserite le seguenti: «e da chi, pur non essendo suo coniuge, conviveva stabilmente con essa»;
b) all´articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;
c) all´articolo 282-bis, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all´autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell´eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;
d) dopo l´articolo 282-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all´imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all´imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da stabile relazione affettiva.
3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al comma 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell´imputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento di comunicazione anche telematico.
5. Il provvedimento è comunicato all´autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell´eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;
e) all´articolo 293, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell´imputato e all´eventuale già nominato difensore della persona offesa dal reato»;
f) dopo l´articolo 384 è inserito il seguente:
«Art. 384-bis. - (Divieto provvisorio di avvicinamento). - 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per la incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l´applicazione provvisoria delle prescrizioni previste dall´articolo 282-ter del codice di procedura penale nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall´articolo 612-bis del codice penale.
2. Entro quarantotto ore dall´emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice competente in relazione al luogo di esecuzione
3. Il giudice, entro cinque giorni successivi fissa l´udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all´indiziato ed al difensore.
4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e l´indiziato possono proporre ricorso per Cassazione.
5. Quando non provvede a norma del comma 4, il giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell´articolo 390 e dell´articolo 391».
g) al comma 2 dell´articolo 380, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) delitti di violenza sessuale di cui all´articolo 609-bis e di atti sessuali con minorenne di cui all´articolo 609-quater del codice penale, qualora ricorra una o più circostanze tra quelle indicate all´articolo 609-ter, nonché delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all´articolo 609-octies del codice penale.»;
h) all´articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all´articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all´assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;
i) all´articolo 393, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all´articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero indica le ragioni di tutela ai fini del provvedimento di cui all´articolo 398, comma 5-bis».
l) l´articolo 396, comma 1, è modificato come segue:
1) dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato»;
2) dopo le parole: «fondatezza della richiesta,» sono inserite le seguenti: «le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all´articolo 398, comma 5-bis,»;
m) all´articolo 396, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato»;
n) all´articolo 396, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o la persona offesa dal reato»;
o) l´articolo 398, il comma 5-bis, è modificato come segue:
1) prima della parola «600» è inserita la seguente: «572,»;
2) le parole «e 609-octies» sono sostituite da «609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis»;
3) le parole «vi siano minori di anni sedici,» sono sostituite da «vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,»;
4) le parole «quando le esigenze del minore» sono sostituite da «quando le esigenze di tutela delle persone»;
5) le parole «abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti «abitazione della persona interessata all´assunzione della prova»;
p) all´articolo 444, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all´eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno.»
q) all´articolo 454, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies e 612-bis del codice penale, il termine di cui al primo comma è di centoventi giorni.»;
r) all´articolo 498, il comma 4-ter è modificato come segue:
1) dopo le parole: «di cui gli altri articoli» è inserita la seguente: «572,»;
2) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis»;
3) dopo le parole: «l´esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato»;
s) negli articoli 190-bis, comma 1-bis, 282-bis, comma 6, 398, comma 5-bis, 444, comma 1-bis, 472, comma 3-bis, 498, comma 4-bis, le parole: «609-ter,» sono soppresse.
Art. 15.
(Intervento nel giudizio penale)
1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l´ente locale impegnato, direttamente o tramite servizi per l´assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.
2. Nei procedimenti per i delitti previsti dall´articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per i delitti previsti dall´articolo 380, lettera d), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa sia stata destinataria di programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell´articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell´immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero di programma speciale ai sensi dell´articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, l´ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell´ambito dei suddetti programmi può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.
Art. 16.
(Modifiche al codice civile)
1. All´articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
2. L´articolo 342-ter, quarto comma, del codice civile è sostituito dal seguente:
«Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Qualora disponga l´allontanamento dalla casa familiare, il giudice prevede l´ausilio della forza pubblica e l´allontanamento coattivo del destinatario dell´ordine che non provveda spontaneamente a tale adempimento. Il giudice può altresì indicare le misure idonee a prevenire violazioni successive del predetto provvedimento».
3. All´articolo 342-ter del codice civile, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
«Il decreto emesso ai sensi dell´articolo 342-bis è sempre comunicato all´autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell´eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio».
Art. 17.
(Modifiche all´articolo 18 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. Dopo il comma 2 dell´articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell´immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 e 583-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall´articolo 380 del codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero od apolide ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma 1 per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2-ter. Con la proposta o il parere di cui al comma 2-bis, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minori, il permesso di soggiorno di cui al comma 2-bis è esteso ai figli minori della straniero vittima della violenza familiare».
Art. 18.
(Relazione annuale al Parlamento)
1. Entro il mese di febbraio, a partire dall´anno successivo a quello dell´entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità, avvalendosi dell´Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, ai sensi dall´articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presenta al Parlamento una relazione sull´attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro le molestie gravi e la violenza alle donne e per orientamento sessuale ed identità di genere.
2. Le regioni e le amministrazioni centrali sono tenute a fornire le informazioni necessarie al Ministro per le pari opportunità entro il mese di gennaio di ciascun anno.