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LEGISLAZIONE
Disciplina dell‘azione collettiva risarcitoria Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) Disposizioni relative allŽazione collettiva risarcitoria. ...(omissis)... 445. Le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449 istituiscono e disciplinano lŽazione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela. 446. Dopo lŽarticolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, eŽ inserito il seguente: 2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesioneallŽazione collettiva. LŽadesione puoŽ essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino allŽudienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 eŽ sempre ammesso lŽintervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. LŽesercizio dellŽazione 3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sullŽammissibilitaŽ della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda eŽ dichiarata inammissibile quando eŽ manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non 4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito allŽazione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, lŽimpresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo. 5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito allŽazione collettiva. EŽ fatta salva lŽazione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono allŽazione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1. 6. Se lŽimpresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi eŽ stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1 costituisce unŽunica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito allŽazione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno 447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 448. AllŽarticolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura 449. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica del titolo II della parte V eŽ sostituita dalla seguente: "Accesso alla giustizia". ...(omissis)...
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