LEGISLAZIONE - CONSULENTE LEGALE DI FAMIGLIA - STUDIO LEGALE DONADON

LEGISLAZIONE

Disciplina dell‘azione collettiva risarcitoria
Legge - Numero 244

Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008)

Disposizioni relative allŽazione collettiva risarcitoria.

...(omissis)...

445. Le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449 istituiscono e disciplinano lŽazione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

446. Dopo lŽarticolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, eŽ inserito il seguente:
"Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni di cui al comma 1 dellŽarticolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede lŽimpresalŽaccertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nellŽambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dellŽarticolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o
di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralitaŽ di consumatori o di utenti.

2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesioneallŽazione collettiva. LŽadesione puoŽ essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino allŽudienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 eŽ sempre ammesso lŽintervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. LŽesercizio dellŽazione
collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, lŽadesione allŽazione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dellŽarticolo 2945 del codice civile.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sullŽammissibilitaŽ della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda eŽ dichiarata inammissibile quando eŽ manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non
ravvisa lŽesistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice puoŽ differire la pronuncia sullŽammissibilitaŽ della domanda quando sul medesimo oggetto eŽ in corso unŽistruttoria davanti ad unŽautoritaŽ indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a
cura di chi ha proposto lŽazione collettiva, che venga data idonea pubblicitaŽ dei contenuti dellŽazione proposta e daŽ i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito allŽazione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, lŽimpresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.

5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito allŽazione collettiva. EŽ fatta salva lŽazione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono allŽazione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.

6. Se lŽimpresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi eŽ stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1 costituisce unŽunica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito allŽazione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno
domanda. La camera di conciliazione eŽ composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto lŽazione collettiva e da un avvocato indicato dallŽimpresa convenuta ed eŽ presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti allŽalbo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e lŽammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dellŽazione collettiva e dellŽimpresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui allŽarticolo 38 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni".

447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

448. AllŽarticolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura
civile, dopo il numero 7) eŽ aggiunto il seguente:
"7-bis) nelle cause di cui allŽarticolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206".

449. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica del titolo II della parte V eŽ sostituita dalla seguente: "Accesso alla giustizia".

...(omissis)...

 

Powered by Romyx.net